montascale in condominio

In casi di difficoltà motorie o problemi di deambulazione, installare un montascale può essere l’opzione migliore per tornare a vivere la propria abitazione in autonomia. Tale apparecchio consente di accedere ai piani elevati di un edificio superando l’ostacolo che rappresenta una scala, qualora non ci fosse l’ascensore oppure non consenta l’accesso di una carrozzina.

L’installazione del montascale è obbligatoria in molti servizi pubblici, ma è sempre più frequente il loro utilizzo anche nelle abitazioni private e nei condomini. Di seguito vediamo come si installa un montascale in condominio.

Come installare un montascale in condominio

Gli attuali modelli di montascale possono essere realizzati su qualsiasi tipologia di scala, a rampa unica, rettilinea o curvilinea. I servoscale possono essere posizionati in spazi anche molto ristretti: bastano 75 cm di larghezza del vano scala.

Per installare un montascale non servono interventi di muratura, poiché il dispositivo va collocato direttamente sulla scala e non sul muro, né di tipo elettrico, dato che il montascale va semplicemente collegato alla presa elettrica. L’apparecchio è dotato di batterie interne, che ne consentono il funzionamento anche in assenza di corrente elettrica; non presenta particolari esigenze di consumo, richiedendo la stessa elettricità di un qualsiasi altro elettrodomestico.

Possono essere necessari, in certi casi, opere come la rimozione del corrimano e altri oggetti che possano ostacolare lo scorrimento lineare dell’apparecchio.

Chi paga per l’installazione di un montascale in condomino?

La realizzazione di un montascale, poiché non richiede di solito la necessità di effettuare opere murarie, non è ritenuta opera edilizia e, di conseguenza, non necessita di particolari autorizzazioni amministrative.

Le spese per installare un montascale sulle parti comuni sono a carico dell’intero condominio, con ripartizione dei costi pro quota tra i condomini.

In alternativa, il condomino disabile può sostenere personalmente le spese per interventi di modifica dell’immobile finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, ovvero l’installazione di un montascale a muro, la realizzazione di rampe per disabili o l’installazione di un ascensore esterno.

Eventuali interventi effettuati sulle parti comuni condominiali realizzati dal singolo condomino, tuttavia, non devono alterare la destinazione del bene comune né impedire il pari uso dello stesso agli altri condomini (art. 1102 del Codice Civile). In particolare, tali opere non devono pregiudicare la stabilità né la sicurezza dell’immobile, oppure alterarne il decoro architettonico.

Le deliberazioni riguardanti gli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche devono essere approvate dall’assemblea di condominio. Nel caso in cui il Condominio declini di assumere, o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le suddette deliberazioni, i portatori di handicap possono installare un montascale, a proprie spese, e/o modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso alle diversi parti dell’immobile.

Agevolazioni per installare un montascale

Sono previste dalla legge agevolazioni per l’installazione di un montascale. In particolare, sono disponibili incentivi fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Il rimborso statale può riguardare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di un montascale a piattaforma o a poltroncina.

Come per altre tipologie di agevolazioni fiscali attualmente in vigore, il tempo di erogazione della detrazione per l’acquisto di un montascale o altriausili per l’abbattimento delle barriere architettoniche è di dieci anni. Il rimborso, quindi, viene ripartito in 10 quote di pari importo durante in dieci anni, una nell’anno di sostenimento delle spese e le restanti nei nove anni successivi.